ORDINANZA CALCIO MELFI

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ORDINANZA 60 DEL 02/09/2021

Data:

16 novembre 2021

Tempo di lettura:

38 min

Scadenza:

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Descrizione

ORDINANZA 60 DEL 02/09/2021

Testo completo

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Città di Melfi

PROVINCIA DI POTENZA

AREA VIGILANZA

Responsabile Area Polizia Locale | Area Vigilanza

Telefono: 0972251308

Email: PEC: polizialocale@pec.comunemelfi.it

APERTURA AL PUBBLICO

Dal LUNEDI’ al VENERDÌ ORE 08:30 – 10:30; MARTEDÌ e GIOVEDÌ ORE 14:30 – 17:00

 

 

 

ORDINANZA N. 60 del giovedì 2 settembre 2021

IL COMANDANTE

  • Sperimentata con esito favorevole la disciplina della circolazione stradale nei precedenti campionati di calcio, disciplina, peraltro, concordata con i Dirigenti della Questura e dell’Associazione Sportiva del Melfi;
  • Ritenuto opportuno, per motivi di sicurezza, procedere ad analoga ed unitaria regolamentazione anche per il campionato Regionale di Eccellenza Lucana 2021-2022;
  • Concordate con il Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Melfi, le misure atte a garantire la

sicurezza e l’incolumità pubblica;

  • Visto l’articolo 7 del Codice della Strada - D.L. n°285/92 – ed il relativo Regolamento di Esecuzione – D.P.R. n°495/92;
  • Visto l’articolo 107 del Decreto Legislativo n°267/2000 relativo alle funzioni dei responsabili;

VISTI:

  • gli art. 5, 6, 7 del D.L. 30.04.1992 n. 285 “nuovo Codice della Strada”;
  • il D.P.R. 16.12.1992 n. 495 “Regolamento d'esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada”;
  • il D.lgs. del 18.08.2000 n. 267;

ATTESA la propria competenza all’adozione del presente atto in base:

  • all’articolo 109 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267 contenente il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti

locali;

  • al Decreto Sindacale n. 10 del mercoledì 11 agosto 2021 con il quale sono stati conferiti al sottoscritto i poteri

di cui all’art. 107 e le funzioni ex art. 109 del D.Lgs n. 267/2000;

ACCERTATA la non necessità della comunicazione dell’avvio del procedimento in quanto il presente provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell’articolo 13, 1° comma della L. 241/90 e ss. mm. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

VISTO l’articolo 5 co. 3 del D.Lgs. 285 del 30 aprile 1992 (Nuovo Codice della Strada) secondo il quale i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali;

RITENUTO che per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, nonché di pubblica incolumità, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;

 

RITENUTO pertanto la necessità di modificare provvisoriamente la circolazione nel tratto stradale suesposto per garantire la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione stradale oltre alla regolare esecuzione delle attività programmate ed autorizzate;

CONSIDERATO che i provvedimenti con i quali si disciplina la circolazione sulla viabilità comunale, la modalità di accesso alla stessa ed i relativi orari, l’eventuale divieto per talune categorie di veicoli, i controlli e le sanzioni, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice della Strada, assumono natura tipicamente gestoria ed esecutiva e quindi appartengono alla competenza dei dirigenti e non del Sindaco (cfr. Cons. Stato sez. V (…) luglio 2017, n. 3460; Cons. Stato sez. V, (…) novembre 2015 n. 5191).

ATTESO che sussistono ragioni di necessità ed urgenza concreta e reale, non differibile, ai sensi dell’art. 54 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267 contenente il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, non sussistendo un’alternativa al quadro esigenziale rappresentato;

RITENUTO di indicare l’efficacia del presente provvedimento dalle ore 13:00 e fino al termine della competizione, a far data da domenica 5 settembre 2021 e per tutte le domeniche e i giorni feriali in cui si disputeranno le pertite del Campionato Regionale di Eccellenza Lucana 2021-2022;

 

ORDINA

  1. E’ interdetta per tutte le domeniche e i giorni feriali - in cui si disputeranno le pertite del Campionato Regionale di Eccellenza Lucana 2021-2022, le partite di Coppa Italia ed eventualmente dei Play OFF o Play OUT nello Stadio “Arturo Valerio” - la sosta dei veicoli su ambo i lati in Via S. Abruzzese dall’incrocio con Piazzale Stazione fino al Campo Sportivo, sulla stradina dell’AIAS, in Contrada Vessinella e nell’area antistante al Campo Sportivo un’ora prima dell’inizio della partita fino al termine degli incontri.
  2. E’ interdetto il traffico veicolare tutte le domeniche e i giorni feriali - in cui si disputeranno le partite del campionato 2021-2022, le partite di Coppa Italia ed eventualmente dei Play OFF o Play OUT il transito in Via S. Abruzzese, in Contrada Vessinella e sulla stradina dell’AIAS - un’ora prima dell’ora stabilita per gli incontri e fino al deflusso dei pedoni, a tutti i veicoli compresi anche quelli dei residenti, dei lavoratori dell’AIAS e dei clienti del Ristorante Vaddone, ad eccezione – in entrata – solo dei veicoli degli accreditati della F. I. G. C. e della Lega Calcio (Osservatori Arbitri, Ufficio Indagini F. I. G.C., Ufficio Indagini Lega, Responsabili Doping) muniti di tesserino di riconoscimento e lettera di incarico per la partita specifica.
  3. È consentito il transito ai lavoratori del Centro A. I. A. S., ai residenti e ai clienti del Ristorante “Vaddone” solo

durante lo svolgimento della partita.

  1. È consentito il transito ai veicoli che trasportano persone con difficoltà di deambulazione solo per il tempo strettamente necessario ad accompagnare il passeggero. Coloro i quali conducono il veicolo direttamente e sono muniti del contrassegno di parcheggio per disabili, possono parcheggiare nell’area antistante alla biglietteria (n°4 posti).
  2. È consentito, altresì, il transito ai veicoli di coloro che sono muniti dei pass rilasciati dalla Società A.S. MELFI s.r.l. nei limiti degli stalli disponibili (39) nell’area destinata alla sosta indicata al punto 10. Tali veicoli devono sostare lungo la strada sita all’interno del cancello adiacente ai campi da tennis nonché nell’area adiacente al campo da tennis coperto e non possono transitare in uscita fino a quando non defluiscono tutti i tifosi a piedi.

 

  1. È vietato ai veicoli provenienti da Contrada S. Abruzzese, dalla stradina dell’A.I.A.S. e da Contrada Vessinella, transitare fino a quando non defluiscono tutti i tifosi a piedi.
  2. È interdetta tutte le domeniche e i giorni feriali in cui si disputeranno le partite del Campionato 2021-2022, le partite di Coppa Italia ed eventualmente dei Play OFF o Play OUT, la circolazione dei veicoli sulla strada prospiciente l’uscita dal lato sinistro del settore ospiti.
  3. È interdetta la sosta nell’area del campo sportivo antistante all’ingresso della tribuna centrale dove è ubicata la biglietteria dei tifosi locali ad eccezione dei mezzi delle Forze dell’ordine e dei mezzi a servizio dei diversamente abili negli spazi delimitati (n°4).
  4. È inibita la sosta nell’area limitrofa ai campi di calcio (pista di atletica) a tutti i veicoli, ad eccezione di quelli delle forze dell’ordine, delle ambulanze, dei mezzi di soccorso e dell’autobus della squadra dei tifosi ospite.
  5. È riservata sulla strada di accesso situata lateralmente ai campi da tennis solo sul lato destro e nell’area attigua al campo da tennis coperto la sosta ai veicoli di coloro che sono inseriti in un elenco di volta in volta comunicato alla Polizia Locale da Società Melfi solo ed esclusivamente negli stalli delimitati calcolati in numero di 39.
  6. È fatto obbligo alla Società A. S. Melfi s.r.l. di mettere a disposizione personale fisso (steward) per l’apertura, la

chiusura ed il controllo dei cancelli di ingresso (A e B) della strada di cui ai punti 10) e 12).

  1. È fatto obbligo, altresì, alla Società A. S. Melfi s.r.l. di consentire l’accesso e la sosta all’area dalla stessa gestita ad

un numero di veicoli pari al numero degli stalli (39).

  1. È fatto obbligo alla Società A. S. Melfi s.r.l. del rispetto delle vigenti prescrizioni in materia Anticovid.
  2. I trasgressori che sosteranno negli spazi non consentiti saranno puniti a norma del Codice della Strada – Decreto Legislativo n° 285/92.
  3. Il presente provvedimento viene notificato al presidente della Società A. S. Melfi ed a tutte le Forze di Polizia presenti sul territorio e comunicato al Commissariato di Polizia di Stato.
  4. Tutte le Forze di Polizia sono incaricate a far rispettare la presente ordinanza.
  5. AVVERTE altresì che in attuazione dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, contro il presente provvedimento è ammesso:
    1. il ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Potenza (articolo 21, legge 6 dicembre 1971, n. 1034) previa notifica a questa amministrazione entro 60 giorni dalla data di ricevimento della presente, oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato (d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199), rispettivamente entro 120 giorni dallo stesso termine.
    2. Ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell’art. 37, 3°comma, D.Lgs. n. 285/1992 “Nuovo Codice Della Strada”, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, con le formalità stabilite dall’art.74 del D.P.R. 495/92 “Regolamento Di Attuazione Del Nuovo Codice Della Strada”;

La presente ordinanza viene:

  1. pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente;
  2. pubblicata in Amministrazione Trasparente;
  3. trasmessa al Sindaco ed Assessore alla Viabilità e sicurezza;
  4. trasmessa all’Arma dei Carabinieri e Polizia di Stato;
  5. Gli Ufficiali, i Funzionari, e gli agenti cui spettano l’espletamento dei servizi di Polizia Stradale, ai sensi del vigente Codice della Strada, sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza.

Comune di Melfi, lì giovedì 2 settembre 2021

 

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Ultimo aggiornamento: 16 novembre 2021, 10:43

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